[quote="Openboat"]Per chi fa' esclusivamente gasolio c'e' questa opportunita' con Euro 780+iva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTENITORE IN POLIETILENE PER TRASPORTO GASOLIO
Serbatoio per gasolio trasportabile prodotto in polietilene lineare con stampaggio rotazionale, con coperchio lucchettabile, completo di tappo di carico in alluminio, valvola di sicurezza, gruppo travaso, imbocchi per sollevamento a pieno con forche e impugnature per sollevamento a vuoto.
Grande Openboat!
sarebbe l'ideale.... ora mi prendo nota delle misure e vedo se e come potrei metterlo... c'è mica anche un modello intorno ai 100 litri che tu sappia?
ragazzi, questo forum è forte... siete veramente degli esperti in tutte le questioni!
Il la so così:
La normativa europea in accordo anche con l’articolo 168 del C.d.S a proposito del trasporto di carburante in auto prevede quanto segue: (a) quantità massima trasportabile 10 litri. (b) Il trasporto è possibile entro speciali taniche in vendita presso i negozi di accessori auto nel rispetto della normativa ce.
(c) Il carburante trasportato deve essere lo stesso previsto per l’auto che lo trasporti.
Durante il trasporto vi dovrà essere la presenza di un estintore di almeno 2 kg, anch’esso a norma CE.
Per l'ADR (la benzina è materiale pericoloso per il trasporto su strada) è possibile trasportare per ogni veicolo un massimo di 60 litri di carburanti (generico) in recipienti portatili senza dover rispettare gli obblighi di etichettatura e la compilazione di documenti.
In base all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito il trasporto in contenitori portatili rispondenti alle caratteristiche specificate nell’Accordo stesso (taniche), entro il limite massimo, per unità di trasporto, di litri 60: in tal senso una nota del ministero dell’interno 7 ottobre 2003 n. 300/A/1/44237/108/1 chiarisce anche che le nuove disposizioni dell’art. 168 Cod. strad., introdotte con la legge 1 agosto 2003 n. 214, non hanno interessato le modalità di trasporto delle merci pericolose, in particolare dei carburanti disciplinati dalla normativa ADR.
Quindi il trasporto di combustibili nei limiti e con le modalità indicate non comporta le violazioni dei commi 8 e 9 dell’art. 168 del codice della strada che prevedono la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida per i trasgressori.
La tanica deve riportare stampigliato il simbolo "un" e il codice di omologazione (come tutti i contenitori omologati) e dovrebbe avere il tappo con retina antifiamma e il blocco della chiusura.
..... e credetemi che sui confini ci sono controlli a sufficienza!
gio72 ha scritto:.....Giusto per informazione.............per che va in Slovenia per fare rifornimento in auto.... è ritorna in Italia
con taniche.....Ricordatevi che oltre ad essere estremamente pericoloso è vietato dalla legge........le multe sono
salate ......si va nel Penale..............QUINDI......per chi come me ha il confine vicino accontentiamoci (per modo
di dire) nel rifornire solo il mezzo .........senza portare teniche in giro......Ciao.
Forse non ho spiegato bene il mio appunto.............io come ho scritto in precedenza mi
riferivo al trasporto tra un confine e l'altro che se pur fatto rispettando la normativa in
vigore prevista dal codice della strada superando certi limiti (10) litri si viola la normativa
che riguarda l'importazione di carburante ......Questo prevede una denuncia Penale.
gio72 ha scritto:.....Giusto per informazione.............per che va in Slovenia per fare rifornimento in auto.... è ritorna in Italia
con taniche.....Ricordatevi che oltre ad essere estremamente pericoloso è vietato dalla legge........le multe sono
salate ......si va nel Penale..............QUINDI......per chi come me ha il confine vicino accontentiamoci (per modo
di dire) nel rifornire solo il mezzo .........senza portare teniche in giro......Ciao.
Forse non ho spiegato bene il mio appunto.............io come ho scritto in precedenza mi
riferivo al trasporto tra un confine e l'altro che se pur fatto rispettando la normativa in
vigore prevista dal codice della strada superando certi limiti (10) litri si viola la normativa
che riguarda l'importazione di carburante ......Questo prevede una denuncia Penale.
La denuncia penale può essere applicata esclusivamente se il carburante e diverso da quello in uso alla vettura che lo trasporta altrimenti no.
gio72 ha scritto:.....Giusto per informazione.............per che va in Slovenia per fare rifornimento in auto.... è ritorna in Italia
con taniche.....Ricordatevi che oltre ad essere estremamente pericoloso è vietato dalla legge........le multe sono
salate ......si va nel Penale..............QUINDI......per chi come me ha il confine vicino accontentiamoci (per modo
di dire) nel rifornire solo il mezzo .........senza portare teniche in giro......Ciao.
Forse non ho spiegato bene il mio appunto.............io come ho scritto in precedenza mi
riferivo al trasporto tra un confine e l'altro che se pur fatto rispettando la normativa in
vigore prevista dal codice della strada superando certi limiti (10) litri si viola la normativa
che riguarda l'importazione di carburante ......Questo prevede una denuncia Penale.
La denuncia penale può essere applicata esclusivamente se il carburante e diverso da quello in uso alla vettura che lo trasporta altrimenti no.
Guarda che importare carburante oltre il limite consentito anche se è uguale a quello in uso sulla autovettura comporta una denuncia......
esempio........macchina a benzina.........vai in Slovenia fai rifornimento nell'autovettura oltre a questo carichi 80 litri di benzina in taniche
..........importandolo senza pagare le dovute tasse.........comporta una denuncia..........fidati........ciao.
Negativo
il reato di contebbando si innesca solo oltre i 60 litri di carburante e qualora sia diverso da quello del veicolo che lo trasporta. vi ho allegato apposta la sentenza del tribunale di Trieste. Il problema sta che quando hanno finito con la denuncia per contrabbando, si appellano cambiando l'accusa a trasporto non consentito di sostanze infiammabili e li, se non avete le taniche omologate (chiedono anche la data di acquisto per cui salvate gli scontrini) allora si rientra nel codice della strada applicando le sanzioni previste dallo stesso.
Negativo
il reato di contebbando si innesca solo oltre i 60 litri di carburante e qualora sia diverso da quello del veicolo che lo trasporta. vi ho allegato apposta la sentenza del tribunale di Trieste. Il problema sta che quando hanno finito con la denuncia per contrabbando, si appellano cambiando l'accusa a trasporto non consentito di sostanze infiammabili e li, se non avete le taniche omologate (chiedono anche la data di acquisto per cui salvate gli scontrini) allora si rientra nel codice della strada applicando le sanzioni previste dallo stesso.