Dalle F.A.Q. della Guardia Costiera:
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Titolo: Limiti di navigazione - natanti non marcati CE
L' articolo 27 del Codice della nautica da diporto stabilisce che i natanti senza marcatura CE possono navigare entro 6 miglia dalla costa se prototipi, ed entro 12 miglia se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato (la lista degli organismi tecnici è presente alla voce "diporto"). Durante la navigazione entro le 12 miglia, deve essere tenuta a bordo anche la copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l' attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.
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Inoltre:
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I natanti sono beni mobili non registrati.
Non hanno l'obbligo dell'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto (R.I.D.) tenuti dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi: non hanno quindi né una licenza di navigazione, né un certificato di sicurezza.
I documenti da tenere a bordo, necessari per la navigazione, sono: 1) il libretto di uso del motore che, dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171(Codice della Navigazione da Diporto), è stato sostituito dalla "dichiarazione di potenza" rilasciata dal costruttore, oppure dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea.
I libretti d'uso del motore già rilasciati sono tuttora validi. 2) La "dichiarazione di conformità" del costruttore, associata alla copia del "Certificato di omologazione CE" (quest'ultima obbligatoria per le categorie di progettazione A e B. Per le categorie C e D è possibile per il costruttore autocertificare la rispondenza alle norme tecniche di prodotto, senza tuttavia potere apporre la marcatura CE per il cui rilascio è necessario l'intervento di un Ente di Classifica, anche detto Organismo Notificato)
Il proprietario del natante ha comunque facoltà di iscriverlo (producendo la documentazione di cui sopra): in tal caso i natanti registrati seguono il regime giuridico delle imbarcazioni.
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Se Hai il "Certificato di Omologazione" che attesta l'idonieta' a navigare oltre le 6 miglia,per poter andare a 12 miglia ti occorre il "Certificato di Conformita' " che ti sara' rilasciato, dietro visita ispettiva,da un ente preposto quale: Istituto Giordano,R.I.N.A. ecc.rilasciandoti la certificazione CEE (solitamente in questi casi classe "C").Naturalmente tutto cio' ha un costo.
Per quanto riguarda i limiti di navigazione,personalmente ho le idee ben chiare...il tema e' stato a lungo dibattuto,con scambi di idee talvolta anche accese.Ia legge e' poco chiara in merito,un "natante non puo' oltrepassare il limite delle 12 miglia.Se hai voglia di confonderti ulteriormente le idee,ecco qui il 3D
limiti-12mg-dalla-costa-2-t4179.html
Oltrepassare le 12 miglia ed entrare in acquee internazionali,bisogna dimostrare di poter inalberare la "bandiera"di appartenenza,e l'unico documento che attesta la nazionalita' della ns barca o nave e' la "Licenza di Navigazione" dove a pag 4 e' scritto:
La presente Licenza,ai sensi dell'articolo 149,155 e 169 del Codice della Navigazione,costituisce documento di bordo che abilita alla navigazione e conferisce alla imbarcazione (e non natante) il diritto d'inalberare la bandiera Italiana.
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Il resto sono solo chiacchere da Bar del porto!
Molti natanti vanno in HR e nessuno dice nulla nessuno ti fermera',finche' tutto andra' bene...e se succede qualcosa? La GC non la vedrai mai,lei si ferma a 12 miglia,oltre quel limite navigano unita' militari,che non perdono certamente il loro tempo per una barca,finche' non succede nulla o non si lancia un May- day...in quel caso devi trovare una buona scusa per giustificare la tua posizione a 50 miglia dalla costa Italiana!!Ti dovrai assumere le tue eventuali responsabilita'......."Convenzione Montego Bay " tutt'ora valida.....
