Prot. 2012/50304
Modalità, termini di versamento e di comunicazione dei dati identificativi
delle unità da diporto soggette alla tassa annuale di cui all’articolo 16,
commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni
IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE
1. Modalità di versamento e di comunicazione dei dati necessari al controllo
1.1 La tassa annuale sulle unità da diporto prevista dall’articolo 16, commi da 2 a
10 e 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
è versata mediante il modello di pagamento “F24 versamenti con elementi
identificativi”.
1.2 I dati e le informazioni necessarie all’attività di controllo sono contenuti nei
modelli di pagamento indicati al punto 1.1. e al punto 1.4 e si riferiscono ai dati
identificativi delle unità da diporto e al periodo per il quale il versamento viene
effettuato.
1.3 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici
tributo per il versamento della tassa annuale di cui al punto 1.1 e sono impartite
le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
1.4 I soggetti tenuti al versamento dell’imposta che sono impossibilitati ad eseguire
il pagamento con le modalità di cui al precedente punto 1.1 effettuano il versamento
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mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo
1222, indicando:
a) codice BIC : BITAITRRENT;
b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della
tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice
tributo e periodo di riferimento (così come indicati nella risoluzione di cui al punto
1.2);
c) IBAN – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet
della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle finanze
www.rgs.mef.gov.it.
2. Termini di versamento
2.1 La tassa di cui al punto 1.1 è riferita al periodo 1° maggio - 30 aprile
dell’anno successivo.
2.2 Il versamento della tassa è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.
2.3 Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifica
successivamente al 1° maggio il versamento è effettuato entro la fine del mese
successivo al verificarsi del presupposto stesso.
2.4 Per i contratti di cui al comma 7 dell’articolo 16 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, per i quali la tassa è dovuta per il periodo di durata del contratto, la stessa è
determinata rapportando a giorni la misura indicata al comma 2 del citato articolo
16. La tassa è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di
durata del contratto ove questo sia di durata inferiore al periodo indicato al punto
2.1.
Motivazioni
L’articolo 16, commi da 2 a10, e 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, ha istituito una tassa annuale sulle unità da diporto. Il comma 7 del
citato articolo 16, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
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entrate sono stabilite le modalità e i termini di pagamento della tassa, di
comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni
necessarie all’attività di controllo.
Con il presente provvedimento sono, pertanto, stabilite le modalità e i termini di
versamento della tassa annuale, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante utilizzo del modello “F24 versamenti con
elementi identificativi”. I soggetti che sono impossibilitati ad utilizzare il modello
F24 eseguono il versamento mediante l’effettuazione di un bonifico in “EURO” a
favore del bilancio dello Stato italiano.
I dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività
di controllo sono indicati in sede di versamento della tassa.
La tassa è versata entro il 31 maggio di ciascun anno, ovvero entro la fine del mese
successivo dal verificarsi del presupposto. In applicazione del comma 7 del citato
articolo 16 per i contratti per i quali la tassa è dovuta per la durata degli stessi, è
previsto che essa è determinata rapportandola a giorni. Ove il contratto sia di durata
inferiore al periodo 1° maggio /30 aprile la tassa è versata entro il giorno
antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
- statuto dell’Agenzia delle entrate;
- regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.
Disciplina normativa di riferimento
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: “Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
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- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ( articolo 16, commi da 2 a 10)
- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 (articolo 60-bis)
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.