Forse una buona notizia non si paga più l'IVA
Inviato: 18 ago 2009, 20:19
Amici, nello sfogliare una rivista in rete, ho visto questo articolo, cosa ne dite ?:
Ve lo avevamo anticipato: non si paga più l'IVA sull'affitto di un posto barca. Abbiamo chiesto all'avvocato Antonello Meloni del foro di Cagliari di commentarci questa sentenza, per prevenire eventuali contestazioni. "La sentenza della Corte di Cassazione del 13/3/2009, alla luce della pronuncia resa dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza del 25/10/2007, ha previsto - in forza dell'effetto vincolante per il giudice italiano di una pronuncia resa in sede di Giustizia Europea e in spregio ad un precedente opposto orientamento della stessa Corte di Giustizia (sentenza del 3/3/2005) - che la locazione di un posto barca è un operazione esente dall'imposta IVA.
La Corte ha inquadrato l'operazione di locazione di un posto barca come un rapporto di concessione di un bene demaniale (cioè dello Stato) ; ha poi ritenuto di ricomprenderla tra quelle esenti dall'imposta - come prevede l'art. 10, n. 8 della Legge sull'Iva del 1972 - ovvero tra "le locazioni e gli affitti di terreni ovvero di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria", equiparando il bene "posto barca" alle "aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli", con la precisazione che con il termine veicoli non si fa riferimento alle imbarcazioni. Ecco come è possibile recuperare l'Iva già versata per il vostro posto barca. La modalità di recupero varia a seconda che il soggetto che ha versato l'Iva sia un privato non soggetto ad Iva oppure una persona soggetta ad Iva:
- nel primo caso, il soggetto privato, non soggetto Iva, non può chiedere indietro all'Amministrazione Finanziaria l'Iva versata indebitamente. Può richiedere, a titolo di pagamento indebito (art. 2033 cod. civile), la restituzione delle somme versate verso colui che, fornendogli il posto barca, ha emesso la fattura;
- nel caso del soggetto Iva la modalità di recupero dipende dal tipo di regime fiscale, ma la via ordinaria per ottenere la restituzione delle somme è l'emissione della c. d. "nota di credito" e di una nuova fattura corretta, purché non sia trascorso più di un anno dall'emissione della fattura.
Ve lo avevamo anticipato: non si paga più l'IVA sull'affitto di un posto barca. Abbiamo chiesto all'avvocato Antonello Meloni del foro di Cagliari di commentarci questa sentenza, per prevenire eventuali contestazioni. "La sentenza della Corte di Cassazione del 13/3/2009, alla luce della pronuncia resa dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza del 25/10/2007, ha previsto - in forza dell'effetto vincolante per il giudice italiano di una pronuncia resa in sede di Giustizia Europea e in spregio ad un precedente opposto orientamento della stessa Corte di Giustizia (sentenza del 3/3/2005) - che la locazione di un posto barca è un operazione esente dall'imposta IVA.
La Corte ha inquadrato l'operazione di locazione di un posto barca come un rapporto di concessione di un bene demaniale (cioè dello Stato) ; ha poi ritenuto di ricomprenderla tra quelle esenti dall'imposta - come prevede l'art. 10, n. 8 della Legge sull'Iva del 1972 - ovvero tra "le locazioni e gli affitti di terreni ovvero di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria", equiparando il bene "posto barca" alle "aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli", con la precisazione che con il termine veicoli non si fa riferimento alle imbarcazioni. Ecco come è possibile recuperare l'Iva già versata per il vostro posto barca. La modalità di recupero varia a seconda che il soggetto che ha versato l'Iva sia un privato non soggetto ad Iva oppure una persona soggetta ad Iva:
- nel primo caso, il soggetto privato, non soggetto Iva, non può chiedere indietro all'Amministrazione Finanziaria l'Iva versata indebitamente. Può richiedere, a titolo di pagamento indebito (art. 2033 cod. civile), la restituzione delle somme versate verso colui che, fornendogli il posto barca, ha emesso la fattura;
- nel caso del soggetto Iva la modalità di recupero dipende dal tipo di regime fiscale, ma la via ordinaria per ottenere la restituzione delle somme è l'emissione della c. d. "nota di credito" e di una nuova fattura corretta, purché non sia trascorso più di un anno dall'emissione della fattura.