@Mikke
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NATANTE DA DIPORTO
I natanti da diporto sono unità da diporto: a remi, oppure con lunghezza pari o inferiore a 10 m .
I natanti non sono soggetti all’obbligo d’iscrizione nei registri presso gli Uffici deputati dello Stato, né a quello del possesso della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza.
Ciò non toglie che chi lo desidera o ne ha necessità, possa iscrivere il natante; in questo caso, il mezzo è immatricolato nel registro delle imbarcazioni da diporto e di queste segue il regime giuridico.
I natanti da diporto hanno dei limiti di navigazione in base al tipo e all’esistenza o meno della «marcatura CE».
I limiti sono riassunti nella Tabella 2.
In deroga, i natanti che sono invitati a manifestazioni sportive o d’altro genere organizzate da federazioni sportive o dalla Lega Navale Italiana o che effettuano allenamento, possono navigare senza alcun limite dalla costa. La stessa deroga è applicata ai natanti che di norma possono navigare entro 1 miglio dalla costa (pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con superficie velica pari o inferiore a quattro metri quadrati, moto d’acqua e mezzi similari), previa apposita autorizzazione della competente Autorità marittima.
Il numero delle persone trasportabili a bordo dei natanti con marcatura CE è indicato nel «manuale del proprietario» e sulla targhetta del costruttore fissata sullo scafo, mentre per quelli non marcati CE è riportato nel certificato di omologazione rilasciato dall’Organismo tecnico oppure è quello indicato nell’art. 13 del Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto (D.M. 5/10/99, nr. 478).
IMBARCAZIONE DA DIPORTO
Le imbarcazioni da diporto sono tutte le costruzioni destinate alla navigazione da diporto che hanno una lunghezza dello scafo compresa fra 10,01 e 24 mt.
Queste unità sono soggette all’obbligo dell’iscrizione e del possesso della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. L’iscrizione va effettuata presso i registri delle imbarcazioni da diporto (RID) tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi oppure da quegli uffici motorizzazione civile (dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti) autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le imbarcazioni da diporto devono esporre la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla di individuazione.
I limiti di navigazione delle imbarcazioni da diporto (Tabella 2) - riportati sulla licenza di navigazione - dipendono dalla categoria di progettazione, se marcate CE, ovvero, per quelle non marcate CE, sono entro 6 miglia o senza alcun limite dalla costa.
Anche per le imbarcazioni da diporto, in occasione di manifestazioni sportive (e relativi allenamenti) o d’altro genere, valgono le deroghe enunciate per i natanti da diporto.
Il numero delle persone trasportabili su un’imbarcazione è determinato dal costruttore e riportato sulla licenza di navigazione. In caso di imbarcazione con più categorie di progettazione e, quindi, con diversi numeri massimi di persone trasportabili, il numero delle persone trasportabili varierà in funzione del tipo di navigazione effettuata.
Quanto all’equipaggio, la sua determinazione non è più fatta a priori dall’ufficio di iscrizione (né riportata sulla licenza), bensì rientra nelle responsabilità del comandante del mezzo determinarne la quantità e la qualità in relazione alla navigazione da effettuare, alle condimeteo e alla distanza da porti sicuri.
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Mi sembrano buone definizioni
